| Reati e Processo Penale |
No. Il nostro ordinamento prevede una serie di istituti volti ad evitare il contatto del cittadini incensurato con la realtà carceraria.
In caso di condanna ad una pena detentiva inferiore ai due anni di reclusione, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena.
Oppure la sanzione detentiva, se inferiore ai sei mesi di reclusione, può essere convertita in sanzione pecuniaria.
Oppure, ancora, esistono benefici -come l'affidamento in prova ai servizi sociali- che evitano l'ingresso in carcere dell'imputato, permettendogli di scontare la pena in regime extramurario.
Va da sé che le misure sopra descritte costituiscono la regola in caso di sanzioni detentive brevi, inflitte a soggetti incensurati.
Non trovano applicazione in caso di recidiva, di precedenti condanne a pene detentive, nella commissione di reati di particolare gravità oppure quando la sanzione detentiva sia di durata consistente.
Infine, praticamente tutti gli istituti descritti presuppongono una valutazione prognostica (da parte dell'autorità giudiziaria preposta alla concessione della misura) della personalità del condannato, in ordine al fatto che lo stesso si asterrà -in futuro- dal commettere nuovi reati.