No. La fase processuale (intesa come dibattimento) è una fase eventuale. Può accadere, infatti, che il pubblico ministero, per svariate ragioni (mancanza di indizi, lievità del fatto, remissione di querela etc.), decida di non esercitare l'azione penale. In tal caso il magistrato inquirente presenterà al giudice una richiesta di archiviazione che, se accolta, determinerà l'anticipata e temporanea chiusura del procedimento. Il decreto di archiviazione, tuttavia, è sempre revocabile quando sopravvengano nuovi elementi idonei a giustificare la riapertura delle indagini.
Non ci sarà, inoltre, processo se l'imputato sceglie di usufruire di uno dei cosiddetti “riti alternativi” quali, ad esempio, il giudizio abbreviato o la richiesta di applicazione di pena (cd. “patteggiamento”). Questi riti, che sono premiali (comportano, cioè, uno sconto di pena), sono riti -appunto- definiti “deflattivi del dibattimento”, cioè in grado di portare ad una sentenza (assolutoria o di condanna) senza che si svolga l'istruttoria dibattimentale.