Nel nostro ordinamento non è possibile difendersi in un giudizio penale da soli, senza un avvocato.
Alla persona sottoposta alle indagini o all'indagato che siano privi di difensore, verrà nominato un difensore d'ufficio. Questa scelta del legislatore significa che sulle scelte difensive personali prevalgono le esigenze garantiste della difesa tecnica, assicurata da un professionista.
Anche le altre parti private "stanno in giudizio col ministero di un difensore" (art. 100 c.p.p.).