L'autorità che sta procedendo provvederà a nominarne uno d'ufficio.
Si provvederà nello stesso modo anche nel caso in cui -per qualunque ragione- venga meno il mandato conferito al precedente difensore.
Ne discende che, nel nostro ordinamento, la difesa penale è obbligatoria e non è possibile stare in giudizio senza il ministero di un difensore.