Ultimamente “ti querelo” è diventata un'espressione fin troppo diffusa. Nell'opinione pubblica querelare è sinonimo di far valere i propri diritti innanzi ad un giudice, a volte dimenticando che la querela innesca un vero e proprio procedimento penale. La ragione di questa maggiore diffusione della querela è da rinvenirsi in un triplice ordine di ragioni. In primo luogo nella competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 274/00) che ha reso alla portata di tutti la possibilità di tutelare i propri diritti in sede penale. In secondo luogo è da sottolineare come ci sia una diminuita capacità di risolvere bonariamente e autonomamente situazioni penalmente rilevanti. Una terza ragione si può ravvisare nel consistente e costante aumento della densità abitativa, fenomeno che conduce alla compressione degli spazi vitali dell'individuo, con inevitabile insorgenza di conflitti e di aggressioni a beni giuridici penalmente rilevanti.
Ma cosa fare quando si scopre di essere stati querelati?

Generalmente il primo atto con cui si ha notizia di un procedimento penale a proprio carico è la chiamata dei Carabinieri (o della Polizia, della Guardia di Finanza o altro ufficio di Polizia Giudiziaria) per essere identificato ed eleggere domicilio. Signiifica che qualcuno Vi accusa davanti all'autorità giudiziaria di un fatto penalmente rilevante, chiedendo la punizione del colpevole. In questa evenienza, senza assolutamente allarmarsi, è opportuno consultare immediatamente un avvocato penalista di fiducia, anche se la sua presenza innanzi all'autorità di Polizia Giudiziaria non è strettamente necessaria.

Una volta di fronte ai Carabinieri (o altra autorità) accadrà questo:
1)i Carabinieri procederanno ad identificarVi, mediante la richiesta delle Vostre generalità (è necessario portare con sé un documento di identità valido); rientrano nella nozione di “generalità” anche le informazioni relative ad eventuali precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, alle cariche pubbliche eventualmente ricoperte, alla propria occupazione e alla propria utenza telefonica. È importante ricordare che fornire le proprie generalità è obbligatorio e tali generalità devono essere veritiere, altrimenti si commette il reato di cui all'art. 495 c.p., punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
2)Vi verrà chiesto di eleggere un domicilio, il che significa scegliere il luogo  ove si desiderano ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento in corso; se non sussistono particolari esigenze di riservatezza (es.: non voglio che  i miei familiari sappiano di questo procedimento) è opportuno eleggere domicilio presso la propria abitazione. In caso contrario è possibile eleggere domicilio presso lo studio del proprio avvocato difensore.
3)Vi verrà chiesto di nominare un difensore di fiducia, di cui è indispensabile avere nome, cognome e numero di telefono a portata di mano. In assenza di tale nomina, provvederanno immediatamente a nominare un difensore d'ufficio che – giova ricordarlo – dovrà in ogni caso essere da Voi retribuito, a meno che non ricorrano i presupposti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4)Vi verrà rilasciata una copia del verbale relativo ai punti precedenti.

Attenzione: ricordate sempre che durante l'identificazione (che è cosa diversa dall'interrogatorio) non siete tenuti a rispondere a domande riguardanti i fatti per cui Vi hanno querelato e non siete tenuti a fornire giustificazioni o spiegazioni, anzi, è vivamente sconsigliato farlo. Le Vostre eventuali dichiarazioni, infatti, rese in assenza del difensore, senza le garanzie stabilite per l'interrogatorio e senza una precisa conoscenza degli indizi fino a quel momento raccolti a Vostro carico, verrebbero verbalizzate come “spontanee dichiarazioni”: un vero e proprio boomerang processuale di cui potreste in seguito pentirVi!
Rispondete dunque alle domande relative ai punti 1), 2) e 3) sopra spiegati e rifiutate con educazione, ma con fermezza, di entrare nel merito della Vostra difesa senza il Vostro avvocato presente. Va aggiunto che i Carabinieri non sono tenuti a darVi alcun informazione circa l'identità o le ragioni della persona che Vi ha querelato: l'identificazione, infatti, è  un atto proprio della fase delle c.d. “indagini preliminari”. Si tratta di un momento processuale coperto dal segreto istruttorio, che si scioglierà definitivamente solo con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).
Prima di allora avrete modo di recarVi prima possibile dal Vostro avvocato di fiducia per sottoporre la vicenda alla sua attenzione. Infine è utile ribadire che non v'è ragione di allarmarsi: l'identificazione è il  primo passo necessario di  una serie di atti che -come accade spesso- potrebbero non avere ulteriore seguito.