Il delitto in esame è un reato di evento, per cui a una serie di condotte reiterate consegue (con rapporto di causa-effetto) un evento.
Che cosa si  intenda per "minaccia" pare ovvio, mentre potrebbe essere dubbia l'espressione “molesta”; sembra che a tale  termine possa attribuirsi un significato più ampio di quello previsto dall'articolo 660 c.p (molestia o disturbo alle persone), proprio per la particolarità dell'aggressione commessa dallo stalker.
Un altro requisito della condotta è

la “reiterazione” e cioè la ripetizione nel tempo degli atti sopra descritti che, proprio perché ripetuti con insistenza, divengono persecutori.
Alcuni autori si sono posti lo scrupolo di definire quanti atti sono necessari per integrare il reato di stalking e in quale arco temporale debbano essere commessi.
Quanto al numero è da preferire il criterio generale per cui due soli atti di minaccia o di molestia sono sufficienti a configurare la “reiterazione”. Il lasso di tempo in cui devono essere commessi al fine una valutazione organica del reato deve essere tale da  escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che si tratti di singoli episodi.
La sola commissione delle condotte è, al massimo, in grado di configurare il mero tentativo, qualora ad esse non consegua causalmente almeno uno dei tre eventi previsti dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p..
Tali eventi sono:
1) Un perdurante e grave stato di ansia o di paura. È di tutta evidenza che tale stato di ansia o di paura sia un evento da accertare in sede istruttoria con un'adeguata perizia.
2) Un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata  da relazione affettiva. A parere di chi scrive, la fondatezza di tale timore va valutata, senza necessità di una perizia, soggettivamente, caso per caso, poiché episodi precedenti e/o  la conoscenza della personalità del persecutore possono incidere innegabilmente tanto sulla percezione della vittima, quanto sulla leva psicologica che l'autore del reato può sfruttare.
3) Costringere lo stesso (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita. È evidente che il legislatore, utilizzando esplicitamente la parola “alterare” anziché “cambiare”, ha inteso che, per considerare avvenuto l'evento, non sia necessario che la persona offesa stravolga le sue azioni quotidiane: è sufficiente che non si senta più serena o libera moralmente nel seguirle come le ha sempre seguite prima dello stalking. A titolo di esempio, la vittima che - dopo aver subito atti persecutori- decida di continuare a fare jogging, modificando però il tragitto abituale per sfuggire allo stalker, ha già alterato le proprie abitudini di vita.

Come già accennato, ove una condotta di stalking sia idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione di uno dei tre eventi di cui sopra, senza che l'evento si verifichi, sarà punibile a titolo di tentativo.